Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 11/06/1969 (Rv. 341325 - 01)
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI ROGARE ATTI CON L'INTERVENTO DI PERSONE NON ASSISTITE OD AUTORIZZATE NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE - OBBLIGO IMPLICITO DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA FORMALE E SOSTANZIALE DELLA PROCURA - CONTRATTO ROGATO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE MUNITO DI PROCURA NULLA PER VIZIO DI FORMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 54 DEL RD N. 1362 DEL 1914 - SUSSISTENZA.*
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI ROGARE ATTI CON L'INTERVENTO DI PERSONE NON ASSISTITE OD AUTORIZZATE NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE - OBBLIGO IMPLICITO DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA FORMALE E SOSTANZIALE DELLA PROCURA - CONTRATTO ROGATO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE MUNITO DI PROCURA NULLA PER VIZIO DI FORMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 54 DEL RD N. 1362 DEL 1914 - SUSSISTENZA.*
L'art. 54 del RD 10 settembre 1914, n. 1326, nel vietare ai notai di rogare contratti 'nei quali intervengano persone che non siano assistite o autorizzate in quel modo che dalla legge e espressamente stabilito perche esse possano giuridicamente obbligarsi in nome proprio o dei loro rappresentantì impone, implicitamente, agli stessi notai l'Onere di accertarsi che la procura dei rappresentanti sia conforme alle norme imperative di legge, sotto il profilo sostanziale e formale. Viola, pertanto, il predetto art.54 il notaio, il quale roghi un contratto al quale partecipi persona, in rappresentanza di altra, munita di procura nulla per vizio di Forma.*
Riferimenti normativi: Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)