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Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 17/11/1979 (Rv. 402686 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CONDANNA DELL'OFFENSORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DISCIPLINA EX ART 598 COD PEN - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402686-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CONDANNA DELL'OFFENSORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DISCIPLINA EX ART 598 COD PEN - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 89 cod proc civ, il giudice con la sentenza che decide la causa puo assegnare alla persona offesa dalle frasi offensive contenute negli scritti difensivi della controparte o del suo patrocinatore una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, solo quando le espressioni non riguardano l'oggetto della causa. Non si applica, pertanto, nel processo civile l'art 598 cod pen, che per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiede la pertinenza delle frasi offensive all'oggetto della causa e del ricorso amministrativo, sia perche la norma del codice processuale civile e posteriore a quella del codice penale, sia soprattutto perche essa riguarda specificamente il giudizio civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione dell'art 598 cod pen, resta limitato al processo penale e a quello davanti all'autorita amministrativa. (Conf 1955/69, mass n 341325; (V 1099/77, mass n 384744; (V 2083/74, mass n 370830).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)