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Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 14/07/1972 (Rv. 359893 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - LIQUIDAZIONE ALL'INFORTUNATO DI UNA INDENNITA MAGGIORE DI QUELLA SPETTANTEGLI - CENSURA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI RIVALSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359893-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - LIQUIDAZIONE ALL'INFORTUNATO DI UNA INDENNITA MAGGIORE DI QUELLA SPETTANTEGLI - CENSURA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL GIUDIZIO DI RIVALSA - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di rivalsa dell'Inail contro il datore di lavoro questi non puo dolersi di una liquidazione dell'indennita all'infortunato maggiore di quella realmente spettante, sia perche il datore di lavoro, essendo estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore, non puo muovere opposizione alla liquidazione da quest'ultimo fatta, sia perche l'Obbligo di rivalsa a favore dell'Inail e pur sempre contenuto nei limiti del risarcimento dovuto all'infortunato e quindi e escluso che l'indebita maggiore liquidazione si risolva a danno del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)