Sez. 1, Sentenza n. 8642 del 12/08/1993 (Rv. 483430 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Dichiarazione annuale - In genere | Rettifica - Assoggettamento a termini di decadenza - Esclusione - Limiti - Preclusioni per l'istanza di rimborso del tributo non dovuto o per l'impugnazione del ruolo - Rilevanza.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Dichiarazione annuale - In genere
La rettifica della dichiarazione dei redditi, pur non potendosi ritenere assoggettata a specifici termini di decadenza, incontra tuttavia limitazioni temporali che si coordinano alle norme procedimentali per la contestazione del debito tributario, con la conseguenza che essa non può più utilmente intervenire quando siano maturate le preclusioni stabilite sia per la proposizione della istanza di rimborso del tributo che si assuma non dovuto (come nel caso di pagamento diretto mediante cosiddetta autotassazione), sia per la l'impugnazione del ruolo (se alla riscossione si proceda, appunto, mediante ruolo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)