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Sez. 1, Sentenza n. 7904 del 28/09/1994 (Rv. 487942 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Società ed enti tenuti al bilancio - Costi risultanti dalle scritture contabili - Omessa indicazione nel bilancio posto a base della dichiarazione - Rettifica della dichiarazione dei redditi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487942-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

Con riguardo alle società e agli enti tenuti al bilancio (o rendiconto) la dichiarazione dei redditi basata sul bilancio, che sia stata tempestivamente presentata, può essere successivamente rettificata (salvo il verificarsi di preclusioni correlate a norme procedimentali per la contestazione del debito tributario) nel caso in cui (si assuma che) determinati costi, regolarmente inseriti nelle scritture contabili, non siano stati riportati nel (conto profitti e perdite allegato al bilancio posto a base della dichiarazione, a condizione: a) che sia redatto un nuovo bilancio e che questo sia approvato (se ciò è richiesto); b) che la redazione e l'approvazione di tale bilancio, nonché la redazione e la presentazione della dichiarazione di rettifica, che sul ripetuto bilancio si basi, avvengano con le stesse modalità (escluso il termine) previste dalla disciplina tributaria per la redazione o l'approvazione del bilancio e per la redazione e la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)