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Sez. 1, Sentenza n. 1088 del 09/02/1999 (Rv. 523064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Originaria dichiarazione dei redditi di una società di capitali - Rettifica da parte del contribuente presentata oltre un mese dall'approvazione del bilancio - Rettifica da parte dell'Ufficio dell'originaria dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523064-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio non può procedere alla rettifica, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, della originaria dichiarazione dei redditi di una società di capitali qualora questa abbia provveduto alla rettifica della originaria dichiarazione, ancorché' oltre il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, posto che per la rettifica della dichiarazione da parte del contribuente non è previsto un termine specifico e, pertanto, la stessa può' essere presentata solo che non si siano verificate preclusioni di natura processuale o concernenti la contestazione del debito tributario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)