Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 19/04/2005 Ud. (dep. 26/05/2005) Rv. 231650 - 01
SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI) | Medicinali per uso umano - Reato di cui al D.Lgs. n. 538 del 1992 - Responsabilità del trasportatore - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI)
L'obbligo di osservare la disciplina prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 538 sul commercio dei medicinali per uso umano sussiste anche a carico del trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione al fine di tutela della salute pubblica sussiste in tutte la fasi di distribuzione dei medicinali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)