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Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 19/04/2005 Ud. (dep. 26/05/2005) Rv. 231650 - 01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI) | Medicinali per uso umano - Reato di cui al D.Lgs. n. 538 del 1992 - Responsabilità del trasportatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231650-01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI)

L'obbligo di osservare la disciplina prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 538 sul commercio dei medicinali per uso umano sussiste anche a carico del trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione al fine di tutela della salute pubblica sussiste in tutte la fasi di distribuzione dei medicinali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)