Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 05/07/1999 Ud. (dep. 01/10/1999) Rv. 214635 - 01
SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI) | Commercio all'ingrosso di medicinali - Deposito senza autorizzazione - Reato di cui al D.Lgs. 538 del 1992 - Integrazione - Quantità di medicinali conservati - Irrilevanza.
SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI)
Il quantitativo di medicinali per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 538 (avere costituito un deposito per il commercio all'ingrosso di medicinali per uso umano privo della prescritta autorizzazione regionale), è irrilevante, ma con la precisazione che l'entità dei prodotti non deve avere consistenza cosi esigua da esser inidonea ad offendere il bene tutelato, la salute umana, e da costituire, quindi, un indice della inoffensività del reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 538 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)