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Sez. 3, Sentenza n. 3408 del 25/10/2000 Cc. (dep. 29/11/2000) Rv. 217997 - 01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI) | Medicinali per uso umano - Reati di cui al D.Lgs. n. 538 del 1992 - Produttore di gas medicinali - Nozione.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217997-01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI)

L'obbligo di osservare la disciplina prevista dal decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 538 sul commercio di medicinali per uso umano sussiste non solo nei confronti di chi produce gas medicinali, ma anche per colui che li immette in contenitori destinati all'impiego terapeutico, dovendosi anche in tale ipotesi qualificare il soggetto come produttore di gas medicinali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dell'impianto di riempimento di bombole di ossigeno ad uso medicale effettuato presso una struttura ospedaliera mediante travaso da altri contenitori di capacità superiore, in assenza della prescritta autorizzazione del ministero della sanità).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1992 num. 538 art. 13, Decreto Legge 30/12/1992 num. 538 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)