Sez. 5, Sentenza n. 22567 del 01/12/2004 (Rv. 578612 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Controversia relativa al rimborso di un tributo - Potere dell'amministrazione di controdedurre affermando nuovi profili di diniego del rimborso - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente a oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo, all'Amministrazione finanziaria resistente è consentito prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, rivestendo una posizione processuale diversa da quella che essa assume nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione, dove la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato. Nel primo caso, infatti, il contribuente è attore sostanziale e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992, purchè nell'ambito oggettivo della controversia (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione con la quale il giudice tributario aveva rigettato l'istanza di rimborso reputando legittimo il provvedimento di diniego sulla base di un motivo esposto dall'Amministrazione in sede di controdeduzioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)