Sez. 5, Sentenza n. 13056 del 14/07/2004 (Rv. 574553 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Controversia relativa al rimborso di un tributo - Potere dell'amministrazione di controdedurre affermando nuovi profili di diniego del rimborso - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ove nella controversia instaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo, l'Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, atteso che la posizione dell'Ufficio, che si difende rispetto all'impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è diversa rispetto a quella dell'Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnata dal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o il provvedimento d'irrogazione di una sanzione, nel quale ultimo caso l'oggetto del contendere è delimitato in via assoluta dall'atto impugnato. Nel primo caso, infatti, il contribuente è attore sostanziale nel giudizio di rimborso e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà di controdeduzione, di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992, purché nell'ambito oggettivo della controversia (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che ricorresse il vizio di ultrapetizione nella decisione della commissione tributaria con la quale i giudici avevano sostanzialmente escluso il diritto al rimborso <<per la mancata inerenza delle fatture all'acquisto>> e accertato tale carente inerenza oltre quella inizialmente contestata dall'Amministrazione, in sede amministrativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)