Sez. 5, Sentenza n. 16724 del 16/07/2010 (Rv. 614548 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Diniego di condono - Adeguata motivazione - Necessità - Impugnazione - Amministrazione - Ragioni ulteriori e diverse da quelle espresse nell'atto impugnato - Prospettazione - Preclusione - Fondamento - Sostituzione del provvedimento impugnato - Esercizio del potere di autotutela - Possibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In materia tributaria, il diniego di condono è atto amministrativo che, come tale, deve essere assistito da idonea motivazione, la cui funzione è di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere i motivi della decisione assunta con l'atto, al fine di consentirgli di decidere se impugnarlo o meno e di approntare idonea difesa. Ne consegue che l'Amministrazione, nel corso del giudizio di opposizione al diniego di definizione agevolata, non può indicare ragioni ulteriori e diverse da quelle esplicitate nel provvedimento impugnato, in quanto ciò comporterebbe una grave compromissione delle garanzie poste a tutela del contribuente, fermo restando il potere di sostituire, in sede di autotutela, il provvedimento opposto con altro diversamente motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)