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Sez. 5, Sentenza n. 11981 del 31/05/2011 (Rv. 618068 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari - Legge n. 413 del 1991 - Dichiarazione integrativa - Mancato versamento della somma dovuta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618068-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'omesso o insufficiente pagamento nei termini delle somme dovute per il condono comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta, della soprattassa e degli interessi di mora, ai sensi degli artt. 39, quarto comma, e 51, ottavo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell'iscrizione a ruolo, e comunque prima dell'azione esecutiva, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 146 del 1998, la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto e l'Amministrazione può esercitare l'azione di accertamento in riferimento a tutti i periodi che formano oggetto del condono, i cui benefici vengono quindi a cessare definitivamente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)