Sez. 5, Sentenza n. 27223 del 20/12/2006 (Rv. 594559 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | L. n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Irrevocabilità - Effetti - Novazione del rapporto tributario - Esclusione - Conseguenze - Mancato versamento della somma dovuta - Estinzione del giudizio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 57 della predetta legge, va intesa esclusivamente nel senso che essa non è modificabile da parte dell'Ufficio né contestabile da parte del contribuente, e non anche nel senso che essa comporti la novazione del rapporto tributario originario, il quale invece permane, impedendo l'estinzione del relativo giudizio (ove il rapporto sia già "sub iudice") finchè il debito d'imposta non sia saldato: pertanto, qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell'iscrizione a ruolo disposta ai sensi dell'art. 39, comma quarto, della medesima legge, e comunque prima dell'azione esecutiva, come previsto dall'art. 18 della legge 8 maggio 1998, n. 146, la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto, e l'Amministrazione può esercitare l'azione di accertamento in riferimento a tutti i periodi che formano oggetto del condono, venendo in tal modo a risorgere il relativo contenzioso, di cui sia stata disposta la sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 18, Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)