Sez. 5, Sentenza n. 15172 del 30/06/2006 (Rv. 591582 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Dichiarazioni integrative - Natura giuridica - Dichiarazioni di volontà - Caratteri - Irrevocabilità ed immodificabilità, se non per errore materiale - Conseguenze - Mancato pagamento delle somme dovute - Effetti - Perdita dei benefici del condono - Sussistenza - Cessazione dell'obbligo di pagamento - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le dichiarazioni integrative previste dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà di quest'ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale dev'essere manifesto e riconoscibile, e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione. Ciò comporta, in caso di mancato pagamento delle somme dovute pur dopo l'iscrizione a ruolo, la perdita dei benefici connessi al condono, ma non la cessazione degli effetti connessi alla dichiarazione della volontà di pagare le somme esposte nella dichiarazione, che restano quindi dovute al Fisco, pur non essendone stato effettuato il pagamento spontaneo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)