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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12789 del 06/06/2014 (Rv. 631115 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Fallimento del contribuente - Atti del procedimento tributario successivi a tale dichiarazione - Intestazione alla curatela - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di cartella esattoriale a società fallita.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631115-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Ne consegue che gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'accertamento notificato, dopo la dichiarazione di fallimento, alla società fallita non costituisse valido presupposto per una cartella esattoriale a carico del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)