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Sez. 5, Sentenza n. 12893 del 01/06/2007 (Rv. 598906 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Fallimento del contribuente - Atti del procedimento tributario - Intestazione alla curatela - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di cartella esattoriale a società fallita.
Stato
decisa il 2007-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598906-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare: pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)