Sez. 3, Sentenza n. 2895 del 30/07/1969 (Rv. 342725 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - NATURA - CONTENUTO - TITOLARITA DI UN DIRITTO REALE - NECESSITA PER IL LOCATORE - ESCLUSIONE - AZIONI EX CONTRACTU - SPETTANZA AL LOCATORE - CARENZA DELLA PROPRIETA - INOPPONIBILITA DA PARTE DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - NATURA - CONTENUTO - TITOLARITA DI UN DIRITTO REALE - NECESSITA PER IL LOCATORE - ESCLUSIONE - AZIONI EX CONTRACTU - SPETTANZA AL LOCATORE - CARENZA DELLA PROPRIETA - INOPPONIBILITA DA PARTE DEL CONDUTTORE.*
Il contratto di locazione, di natura personale ed a contenuto obbligatorio, prescinde del tutto dall'esistenza o permanenza nel locatore di un diritto reale sul bene, si che la titolarita delle azioni scaturenti dal rapporto locatizio spetta al locatore, ossia a colui che ha concesso il godimento del bene, ed il conduttore non puo utilmente opporre al suo concedente che egli non ha mai avuto o ha perduto la proprieta del bene. (V. 380-69, massima n. 338420 297-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)