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Sez. 3, Sentenza n. 102 del 08/01/1999 (Rv. 522069 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Clausola di rinvio ad allegati dati per letti - Forma scritta - Sottoscrizione della clausola di rinvio - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522069-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta "ad probationem" ex art. 1888 cod. civ. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)