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Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 14/04/2005 (Rv. 585050 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Richiamo nella polizza alla disciplina fissata in un distinto documento - Integrazione del requisito formale - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585050-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

In tema di forma del contratto di assicurazione, ancorché il requisito della forma scritta "ad probationem", di cui all'art. 1888 cod. civ., si debba intendere rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio che richiami quanto sia contenuto in un distinto documento predisposto unilateralmente da una delle parti e non anche specificamente approvato per iscritto, tuttavia in tal caso è necessario, affinchè tra la polizza e tale documento si realizzi una "relatio perfecta" agli effetti della sussistenza del requisito formale, che il suddetto richiamo sia effettuato dai contraenti sulla premessa della piena conoscenza del contenuto del documento ed allo scopo di integrare la disciplina negoziale nella parte in cui nella polizza sottoscritta manchi una diversa regolamentazione, di modo che possa dedursi l'esistenza dell'accordo dei contraenti per dare rilievo al suddetto contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)