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Sez. L, Sentenza n. 13621 del 13/06/2006 (Rv. 590345 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Configurabilità - Intercorrenza di intervallo eccessivo tra il momento di conoscenza dell'illecito e quello della formulazione della contestazione al lavoratore - Tardività di quest'ultima - Conseguenza - Illegittimità del recesso del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590345-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del suddetto principio dell'immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro e confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stata rilevata la illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, in base alla riscontrata tardività della contestazione mossa al dipendente del cui comportamento - rilevante disciplinarmente e consistente nello svolgimento di altra attività lavorativa presso altra azienda - lo stesso datore era già a conoscenza da un apprezzabile tempo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)