Sez. L, Sentenza n. 2023 del 30/01/2006 (Rv. 587201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Tempestività dell'esercizio del potere disciplinare - Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare - Rilevante intervallo temporale tra i fatti di rilievo disciplinare e l'esercizio dei poteri disciplinari - Onere probatorio del datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nei rapporti di lavoro privati, per i quali non trovano applicazione le regole dettate in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e di effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (legge n.97 del 2001), anche nel caso in cui il contratto collettivo indichi, come ipotesi di licenziamento in tronco, la condanna penale passata in giudicato per fatti idonei ad incrinare il rapporto fiduciario, il datore di lavoro ha l'onere, avuto notizia, munita di un ragionevole tasso di attendibilità, della commissione, da parte del lavoratore, di fatti di potenziale rilievo disciplinare, di assumere, con adeguata diligenza e tempestività, le iniziative necessarie per l'accertamento e la valutazione dei fatti e, ove non sia possibile o ragionevole un diretto accertamento dei fatti da parte sua, di assumere adeguate informazioni circa l'andamento del procedimento penale in corso per gli stessi fatti. Conseguentemente il datore di lavoro, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti di rilievo disciplinare e l'esercizio dei poteri disciplinari, deve fornire la prova delle circostanze evidenzianti la tempestività, in concreto, dell'esercizio del potere disciplinare (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento a dipendente postale, aveva ritenuto, per fatti di molti anni antecedenti alla contestazione disciplinare, di poter valutare la tempestività facendo riferimento al giudicato penale, senza alcun previo accertamento circa le circostanze giustificanti, in concreto, l'adozione di tale criterio, sia per aver escluso la rilevanza dell'intervallo di oltre due anni intercorrente tra il giudicato penale e la contestazione disciplinare senza tenere conto, al riguardo, che era onere del datore di lavoro anche la dimostrazione di avere, con adeguata diligenza, seguito gli sviluppi del processo penale di cui era a conoscenza e i cui accertamenti era intenzionato a valorizzare ai fini della prova dell'illecito disciplinare posto a base del licenziamento in tronco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)