Sez. L, Sentenza n. 9955 del 12/05/2005 (Rv. 581654 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Dilazione della contestazione fino alla certezza dell'illecito da contestare - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio della immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che non aveva ritenuto tempestiva la contestazione dell'addebito disciplinare ad un lavoratore che aveva indotto un collega a rilasciare una falsa dichiarazione atta a giustificare una sua assenza dal lavoro, in quanto la società aveva lasciato passare dei mesi prima di effettuare la contestazione, non avendo la certezza della falsità di tale dichiarazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)