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Sez. L - , Sentenza n. 2697 del 05/02/2018 (Rv. 647391 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Diritto alla cd. "mobilità lunga" - Spettanza - Fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647391-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 223 del 1991, vigente "ratione temporis", l'erogazione dell'indennità di cd. "mobilità lunga" spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché altrimenti l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C., in riforma della pronuncia di appello, ha negato la predetta indennità ad un lavoratore, che al momento dell'attribuzione non era ancora in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, ritenendo irrilevante che avesse maturato il diritto a pensione in forza del tardivo riconoscimento del beneficio derivante dall’esposizione all’amianto).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)