Sez. L, Ordinanza n. 22877 del 16/08/2024 (Rv. 672299-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità ASpI ex art. 2 della l. n. 92 del 2012 - Spettanza - Presupposti - Maturazione del diritto alla pensione di anzianità - Decadenza dall'indennità - Sussistenza - Fondamento. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
L'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012 (cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e - ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene - oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica - a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 40 lett. L. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)