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Sez. L, Ordinanza n. 11965 del 03/05/2024 (Rv. 670988-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - Spettanza fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento - Sussistenza - Spettanza fino alla data di decorrenza del pensionamento - Insussistenza - Fondamento - Ripetibilità delle somme percepite dopo la maturazione del diritto al pensionamento.
Stato
decisa il 2024-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.

Legge 28/06/1992 num. 92 art. 2 com. 40 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)