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Sez. 1, Sentenza n. 645 del 27/02/1969 (Rv. 338891 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PREFETTO - QUALITA DI PARTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - FINALITA.*
Stato
decisa il 1969-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338891-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PREFETTO - QUALITA DI PARTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - FINALITA.*

Nei giudizi di opposizione alla Determinazione dell'indennita di espropriazione, promossi a norma dell'art 51 della legge 25 giugno 1865, n 2359, il prefetto non e parte ne in senso formale ne sostanziale, e la notificazione della citazione, prescritta da detto articolo, non e diretta ad instaurare un rapporto processuale anche nei confronti del prefetto, ma a dargli notizia della proposta opposizione onde evitare che l'indennita di espropriazione sia pagata prima della definizione del relativo giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)