Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 22/02/2000 (Rv. 534234 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione passiva - Beneficiario del provvedimento ablativo - Sussistenza - Prefetto od altra autorità espropriante - Esclusione - Conseguenze - Citazione in giudizio dell'autorità espropriante da parte dell'opponente - Costituzione e contestuale deduzione del difetto di legittimazione passiva da parte dell'autorità convenuta - Relativa declaratoria da parte del giudicante e condanna dell'attore alle spese processuali - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nei giudizi di opposizione alla determinazione della indennità di espropriazione, promossi a norma dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il prefetto (o la diversa autorità espropriante: nella specie, amministrazione provinciale) non è parte necessaria del procedimento, atteso che, superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo. Ne consegue che, se alla notificazione dell'atto di opposizione all'autorità espropriante segue la costituzione in giudizio di quest'ultima al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, del tutto legittima risulta la pronuncia di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall'ente (V. Corte cost. 767/88).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)