Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 13/03/1990 (Rv. 465879 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONI ALLA STIMA - QUALITÀ DI PARTE, NEL GIUDIZIO, DEL PREFETTO O DELLA DIVERSA AUTORITÀ ESPROPRIANTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE ALL'AUTORITÀ ESPROPRIANTE - FINALITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONI ALLA STIMA - QUALITÀ DI PARTE, NEL GIUDIZIO, DEL PREFETTO O DELLA DIVERSA AUTORITÀ ESPROPRIANTE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE ALL'AUTORITÀ ESPROPRIANTE - FINALITÀ.*
Nei giudizi di opposizione alla Determinazione della indennità di espropriazione, promossi a norma dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il prefetto (o la diversa autorità espropriante: nella specie, ministro dell'industria e commercio) non è parte necessaria, dal momento che, superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione, riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo. Pertanto la notificazione dell'atto di opposizione all'autorità espropriante, secondo il modello procedimentale previsto dalla legge, assolve a mere finalità informative e non comporta la necessità di evocare la predetta amministrazione, innanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. (Conf 645/69, mass n 338891, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)