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Sez. 2, Sentenza n. 7359 del 09/08/1996 (Rv. 499103 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Spese per cose e servizi comuni - Delibera assembleare - Impugnazione da parte del condomino dissenziente - Legittimazione passiva dell'amministratore.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499103-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

L'amministratore del condominio è legittimato passivamente a stare in causa, senza necessità di essere autorizzato dall'assemblea, nei giudizi aventi ad oggetto la ripartizione delle spese per le cose ed i servizi comuni promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini e coinvolge l'interesse degli altri partecipanti alla comunione in antitesi con l'interesse individuale del singolo condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)