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Sez. 2, Sentenza n. 8198 del 11/08/1990 (Rv. 468801 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - SPESE PER COSE E SERVIZI COMUNI - DELIBERA ASSEMBLEARE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DISSENZIENTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468801-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - SPESE PER COSE E SERVIZI COMUNI - DELIBERA ASSEMBLEARE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DISSENZIENTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*

L'amministratore del condominio è legittimato passivamente a stare in causa nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi comuni promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi. (Conf 590/80, mass n 403970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)