Sez. 2, Sentenza n. 590 del 24/01/1980 (Rv. 403970 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - GIUDIZI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PROMOSSI DAL CONDOMINIO DISSENZIENTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - GIUDIZI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PROMOSSI DAL CONDOMINIO DISSENZIENTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
L'amministratore del condominio e passivamente legittimato a stare in giudizio a norma dell'art 1131, comma secondo, cod civ, senza necessita di essere a cio autorizzato dall'assemblea, in materia di controversia promossa da un condomino dissenziente in ordine al riparto delle spese per i servizi comuni, che coinvolge lo interesse degli altri partecipanti alla comunione in antitesi con l'interesse individuale del singolo condomino. (V 3751/75, mass n 377953; (Conf 5769/78, mass n 395577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)