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Sez. 3, Sentenza n. 653 del 29/03/1962 (Rv. 251030 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE - COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - MANCATA PRODUZIONE DI TALE COMPARSA - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251030-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE - COMPARSA DI RISPOSTA - NECESSITA - MANCATA PRODUZIONE DI TALE COMPARSA - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI - IRRILEVANZA.*

La Costituzione del convenuto nel procedimento davanti al tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta, quale requisito di Forma costitutiva e quale atto fondamentale della difesa del convenuto, di cui costituisce l'atto iniziale di Esercizio del diritto di contraddire in giudizio. Il mancato deposito della comparsa di risposta non e suscettibile di forme sostitutive. Non puo quindi ritenersi avvenuta la Costituzione in giudizio, davanti al tribunale, del convenuto, per il solo fatto che egli sia comparso (anche se, per la sua qualifica professionale di procuratore e avvocato, era esente dall'Obbligo di comparire a mezzo di procuratore munito di apposito mandato) e, senza depositare comparsa di risposta, abbia presentato scritti difensivi e fatto richieste istruttorie, perche tale attivita, non seguita ad una rituale Costituzione e del tutto abnorme, irrituale e fuori di un valido rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)