Sez. L, Sentenza n. 5555 del 30/10/1984 (Rv. 437226 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Anche nel rito del lavoro, al pari di quanto previsto per il procedimento civile ordinario davanti al tribunale, la Costituzione del convenuto presuppone l'avvenuto deposito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta, nel rito ordinario o memoria difensiva, in quello speciale), quale atto iniziale dell'Esercizio del diritto di contraddire, con la conseguenza che il difetto di tale atto non è utilmente riparabile con il solo fatto della comparizione all'udienza, ma comporta che l'attività processuale dal convenuto stesso eventualmente spiegata, nel permanere di tale difetto, sia del tutto abnorme ed irrituale nonché inidonea ad impedire la contumacia. (V 653/62, mass n 251030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)