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Sez. U, Sentenza n. 8986 del 29/08/1990 (Rv. 469140 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - USO DA PARTE DELLA RAI DI BANDE DI FREQUENZA ASSEGNATALE DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE - MOLESTIE ARRECATE A PRIVATO ESERCENTE TRASMISSIONI "VIA ETERE" SULLA STESSA FREQUENZA - AZIONE POSSESSORIA DI REINTEGRAZIONE O MANUTENZIONE ESPERITA DAL PRIVATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469140-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - USO DA PARTE DELLA RAI DI BANDE DI FREQUENZA ASSEGNATALE DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE - MOLESTIE ARRECATE A PRIVATO ESERCENTE TRASMISSIONI "VIA ETERE" SULLA STESSA FREQUENZA - AZIONE POSSESSORIA DI REINTEGRAZIONE O MANUTENZIONE ESPERITA DAL PRIVATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Qualora la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, e nell'uso delle bande di frequenza assegnatele dall'amministrazione concedente, arrechi molestia ai programmi trasmessi sulla stessa frequenza da un privato esercente trasmissioni "via etere", e quest'ultimo esperisca Azione possessoria di reintegrazione o manutenzione, sulla relativa domanda deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 37 primo comma cod. proc. civ., tenendo conto che detto giudice non può annullare, revocare o modificare provvedimenti amministrativi inerenti alla regolamentazione di quel servizio e che tale divieto si traduce in difetto di giurisdizione, perché preclude l'unica pronuncia richiesta al medesimo giudice ordinario (e da lui soltanto ottenibile, non essendovi altri giudici muniti di attribuzioni in materia possessoria). (V 3950/89, mass n 463788; (V 6324/84, mass n 437935).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)