Sez. U, Sentenza n. 3950 del 02/10/1989 (Rv. 463788 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO PER ESIGENZE CONNESSE ALLA COSTRUZIONE DI UNA STRADA - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO PER ESIGENZE CONNESSE ALLA COSTRUZIONE DI UNA STRADA - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Qualora la pubblica amministrazione, per esigenze connesse alla costruzione di una strada, occupi con materiali e mezzi un fondo del privato, deve riconoscersi a questi la facoltà di adire il giudice ordinario con Azione possessoria, ove detta occupazione non configuri attuazione di un provvedimento amministrativo, considerando che, in tale ipotesi, il suddetto comportamento, ancorché ispirato alla tutela di interessi generali, si esaurisce in una condotta materiale, rispetto a cui non opera il divieto di condanna ad un "facere" di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e che, inoltre, il comportamento medesimo non può di per sè assegnare al suolo privato la natura di bene demaniale. (V 4424/83, mass n 429325; (V 6177/79, mass n 402898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)