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Sez. U, Sentenza n. 11621 del 21/11/1997 (Rv. 510234 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impianti radiotelevisivi locali - Controversie tra privati in tema di "preuso" di frequenze - Autorizzazione provvisoria all'esercizio degli impianti ex art. 32 legge n. 223 del 1990 - Equiparabilità, "quoad iurisdictionis", alla concessione obbligatoria ex art. 16 stessa legge, implicante la giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510234-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La legge 6 agosto 1990, n. 223, pur sottoponendo l'esercizio della radiodiffusione e telediffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al conseguimento di apposita concessione (art. 16), consente a coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovassero a gestire impianti radiotelevisivi, la prosecuzione di tale attività (pur se condizionata, ex art. 32, alla presentazione della domanda per il rilascio della predetta concessione), attraverso l'introduzione dell'istituto della autorizzazione provvisoria, che, "quoad iurisdictionis", non può essere in alcun modo equiparata alla ricordata concessione di cui all'art. 16, implicante rapporti tra ente concedente e privati necessariamente devoluti alla cognizione del giudice amministrativo, attesi gli aspetti valutativo - discrezionali ad essa sottesi. Nè il secondo comma dell'art. 32 della legge citata ha inteso introdurre, "in subiecta materia", una riserva di intervento (ed una conseguente riserva di giurisdizione in via esclusiva in favore del giudice amministrativo) al ministero delle Poste e telecomunicazioni, con la conseguenza che la controversia insorta tra soggetti privati, ed avente ad oggetto il cd. "preuso" delle frequenze radiotelevisive, deve ritenersi tuttora devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)