diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3018 del 14/11/1973 (Rv. 366718 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - MEDIANTE ATTO SCRITTO STRAGIUDIZIALE - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCETTAZIONE È O NOTIFICAZIONE - NECESSITA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTO - NECESSITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1973-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366718-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - MEDIANTE ATTO SCRITTO STRAGIUDIZIALE - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCETTAZIONE È O NOTIFICAZIONE - NECESSITA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTO - NECESSITA - TERMINI.*

La rinuncia agli Atti del giudizio puo assumere, oltre alle forme indicate dall'art 306 cod proc civ, anche quelle di una convenzione scritta stragiudiziale. Qualunque ne sia la valida Forma, essa produce, fin da quando e posta in essere, l'Estinzione del processo, come appare dal categorico tenore del primo comma della norma predetta; e perviene a giuridica esistenza, nel caso vi siano parti interessate alla prosecuzione del processo, con l'accettazione delle medesime, portata a conoscenza del rinunziante; in caso contrario, con la mera notificazione alle altre parti, prescritta dal secondo comma della norma. Ove la rinunzia sia avvenuta mediante un atto stragiudiziale, affinche il giudice possa constatarla e dichiarare l'Estinzione del processo e necessario che l'atto sia prodotto e, in massima, che la produzione avvenga prima dell'inizio della discussione della causa. Ma ove, dopo la discussione, il giudice emetta provvedimenti ordinatori perche la decisione e differita, e ancora possibile presentare l'atto di rinuncia prima della nuova, finale discussione. (fattispecie riguardante causa elettorale). (Conf, sulla prima parte, 3470'71, mass n 355015).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)