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Sez. 2, Sentenza n. 8184 del 06/06/2002 (Rv. 554910 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Onere della parte interessata - Termine per la presentazione del relativo ricorso - Perentorietà - Inosservanza - Conseguenze - Conoscenza successiva del motivo di ricusazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554910-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 cod.proc.civ. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)