Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 24/04/1971 (Rv. 351358 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SCELTA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DI FATTO - RISPONDENZA AI REQUISITI LEGALI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SCELTA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DI FATTO - RISPONDENZA AI REQUISITI LEGALI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti piu attendibili e nella valutazione della loro gravita e concludenzĂ nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l'esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell'id quod plerumque accidit. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi di fatto assunti a fondamento della presunzione e circa la rispondenza di questa ai requisiti di gravita, precisione e concordanza, si sottrae al Sindacato di legittimita se non risulti viziato da errori logici e giuridici. (V 662'69, mass n 338916' 520'69, mass n 338652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)