Sez. 3, Sentenza n. 20930 del 30/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219012 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Gestione - Inottemperanza all'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco nei confronti di concessionario di lavori pubblici su area altrui - Reato di cui agli art. 14, comma 3, e 50, comma 2, d. lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza del sindaco, legalmente data ai sensi dell'art. 14, comma 3 (e punita dall'art. 50, comma 2), d.lgs. n. 22 del 1997, la condotta omissiva del concessionario per l'esecuzione di lavori pubblici su un'area di proprietà altrui, il quale non abbia provveduto a sgomberare la medesima dai rifiuti che ivi risultino (anche ad opera di terzi) abbandonati, atteso che il concessionario ha l'obbligo di conservazione, manutenzione e ripristino dei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento (nella specie per il solo periodo temporale della esecuzione di opere pubbliche), anche nell'ipotesi che il degrado sia stato determinato da un terzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)