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Sez. 3, Sentenza n. 22791 del 02/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228615 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Gestione - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di sgombero di deposito incontrollato di rifiuti - Soggetto attivo - Proprietario o possessore dell'immobile - Giacenza non ascrivibile al soggetto destinatario dell'ordinanza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228615-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti, integra il reato omissivo punito dall'art. 50, comma secondo del D.Lgs. n.22 del 1997, la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo del citato decreto, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'immobile, ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)