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Sez. 1, Sentenza n. 17417 del 01/04/2015 Cc. (dep. 27/04/2015) Rv. 263328 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata - Ricorso per cassazione "per saltum" - Esclusione - Ragioni - Qualificazione del ricorso come reclamo al Tribunale di sorveglianza - Necessità.
Stato
decisa il 2015-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263328-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non è ammesso ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma l'impugnazione irritualmente proposta, per il principio di conservazione espresso dall'art.568, comma quinto, cod.proc.pen., deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)