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Sez. 1, Sentenza n. 36235 del 25/01/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270717 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Liberazione anticipata - Istanza - Pronuncia di inammissibilità "de plano" del magistrato di sorveglianza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Esclusione - Proponibilità del reclamo ex art. 69 - bis, comma 3, ord. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270717-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE

Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato "de plano" dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma terzo, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall'art. 69-bis ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce "lex specialis" rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)