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Sez. 1, Sentenza n. 20010 del 02/02/2016 Cc. (dep. 13/05/2016) Rv. 267203 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Liberazione anticipata - Inammissibilità - Reclamo - Provvedimento emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267203-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE

In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)