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Sez. 2, Sentenza n. 769 del 18/03/1971 (Rv. 350583 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - DISCIPLINA CIVILISTICA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI - DISPOSIZIONE SULL'ESISTENZA DEL RISCHIO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350583-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - DISCIPLINA CIVILISTICA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI - DISPOSIZIONE SULL'ESISTENZA DEL RISCHIO - EFFICACIA.*

L'art 1886 cod civ deve essere rettamente interpretato nel senso che le Disposizioni del codice civile sulla Assicurazione privata si applicano anche alle assicurazioni sociali, in Mancanza di analoghe e specifiche norme delle leggi speciali regolanti queste ultime. (nella specie e stata ritenuta l'applicabilita dell'art 1895 cod civ, sull'inesistenza del rischio, in tema di Assicurazione sociale obbligatoria contro l'invalidita). (Conf 2168'69, mass n 341477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)