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Sez. 2, Sentenza n. 2168 del 19/06/1969 (Rv. 341477 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE SULL'ESISTENZA DEL RISCHIO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA INVALIDITA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341477-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - RISCHIO PRECOSTITUITO - DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE SULL'ESISTENZA DEL RISCHIO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA INVALIDITA - APPLICABILITA.*

L'art. 1886 cod. civ. deve essere rettamente interpretato nel senso che le Disposizioni del codice civile sulla Assicurazione privata si applicano anche alle assicurazioni sociali, in Mancanza di analoghe e specifiche norme delle leggi speciali regolanti queste ultime. (nella specie e stata ritenuta l'applicabilita dell'art. 1895 cod. civ., sull'inesistenza del rischio, in tema di Assicurazione sociale obbligatoria contro l'invalidita.)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)