Sez. 3, Sentenza n. 1586 del 19/09/1970 (Rv. 347481 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento emesso dal pretore in Sede di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (art 612 cod proc civ) ha la Forma e il contenuto di un'ordinanza, priva di contenuto decisorio perche in via diretta la posizione di diritto soggettivo, e modificabile o revocabile da parte dello stesso pretore, ma non impugnabile con i mezzi propri delle sentenze. Contro tale provvedimento non e pertanto ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 674'68, mass n 331851 124'68, mass n 330970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)