Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 06/10/1973 (Rv. 365952 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI CONTROVERSE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI CONTROVERSE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento emesso dal pretore in Sede di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, (art 612 cod proc civ) ha la Forma ed il contenuto di un'ordinanza, priva di decisorieta e diretta a determinare le sole modalita di esecuzione in rispondenza al titolo esecutivo. Qualora, peraltro, il pretore, esorbitando dalle sue funzioni, abbia deciso questioni controverse di natura sostanziale con il predetto provvedimento, questo, sebbene emesso in Forma di ordinanza, ha carattere sostanziale di sentenza, impugnabile con l'appello; contro di esso non e pertanto ammissibile il ricorso per Cassazione previsto dall'art 111 cost. (V 1586/70, mass n 347481; 124/68, mass n 330970).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)