Sez. L, Sentenza n. 16691 del 27/07/2007 (Rv. 599647 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Compenso aggiuntivo - Modalità di corresponsione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il compenso aggiuntivo professionale previsto dall'art. 45, comma 2, lettera C), del d.P.R. n. 484 del 1996 in favore dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - è corrisposto secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, lettera F), del d.P.R. n. 314 del 1990, e cioè in relazione al numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1500 scelte o della quota individuale, atteso che il rinvio ai detti criteri, va inteso come rinvio integrale alla precedente disciplina delle quote carovita, anche per la determinazione del nuovo istituto retributivo denominato "compenso aggiuntivo".
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)